Laicitá dello Stato e buon senso
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LA LAICITÁ A SENSO UNICO
La decisione del dirigente dell’Istituto scolastico comprensivo “Raffaello Sanzio” di Monte Grimano Terme (Provincia di Pesaro ed Urbino) nelle Marche di non consentire, nella giornata del Martedí Santo, la benedizione pasquale non puó essere valutata in modo positivo.
Il principio di laicitá dello Stato, che la Corte costituzionale nella “storica” sentenza n. 203/1989 ha definito “principio supremo dell’ordinamento”, non implica (diversamente dalla via francese alla laicitá) indifferenza nei confronti del fenomeno religioso, ma un atteggiamento di rispetto e considerazione. Pertanto, non é tollerabile, in Italia, questo uso “a senso unico” del principio di laicitá soprattutto con riferimento alla fede cattolica: a Pioltello (Cittá metropolitana di Milano) si chiude la scuola il 10 aprile per la fine del ramadan, mentre a Monte Grimano Terme (Provincia di Pesaro ed Urbino) si impedisce al parroco la benedizione in vista delle festivitá pasquali.
Lo stesso Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1388/2017 della VI sezione, ribaltando la decisione del T.A.R. per l’Emilia-Romagna pronunciata in primo grado, ha stabilito che “non può attribuirsi alla natura religiosa di un’attività una valenza negativa tale da renderla vietata o intollerabile unicamente perché espressione di una fede religiosa”.
Pertanto, per i giudici di Palazzo Spada (sede, a Roma, del Consiglio di Stato) la benedizione pasquale, se avviene al di fuori dell’attivitá didattica e dell’orario delle lezioni e non impone una partecipazione obbligatoria, non é in contrasto con il principio di laicitá dello Stato cosí come inteso sia dalla giurisprudenza costituzionale, sia da quella amministrativa. Basta solo un po’ di buon senso…