I germi di un indebolimento e di una progressiva delegittimazione della Corte Costituzionale

I germi di un indebolimento e di una progressiva delegittimazione della Corte Costituzionale

di Vincenzo Baldini*

DOPO LA SENTENZA SULL’OBBLIGO VACCINALE OCCORRE PORSI IL TEMA DI RAFFORZARE LA TRASPARENZA E L’INDIPENDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE PREVEDENDO COME CAUSA DI INELEGGIBILITÀ O COME DIVIETO DI NOMINA DA PARTE DEL CAPO DELLO STATO L’AVERE RICOPERTO NEGLI ULTIMI 15 ANNI CARICHE POLITICO-ISTITUZIONALI…

Il breve comunicato sulla sentenza della Corte che ha deciso le diverse questioni d’incostituzionalità al suo esame, relativamente essenzialmente alla previsione dell’obbligo vaccinale, ha provocato nel dibattito pubblico consensi ma ha anche scatenato altrettante critiche. Non sembra il caso di iscriversi all’elenco dei commentatori della prima ora formulando considerazioni unicamente sui contenuti del comunicato. Molto più opportuno appare invece attendere di poter leggere la sentenza e le motivazioni poste a base delle decisioni ivi recate, per poter procedere nella forma consueta del lavoro scientifico a considerazioni di merito sul giudicato costituzionale. 

Nondimeno, una questione che fin da ora può porsi in campo è quella che attiene al regressivo consenso sociale prestato alle decisioni dell’organo di giustizia costituzionale, regresso dipendente anche dalla percezione sociale di una scarsa affidabilità di un giudizio obiettivo proveniente da tale organo.

Invero, l’esegesi delle norme costituzionali, come anche l’apprezzamento circa il legittimo esercizio della discrezionalità legislativa è attività che dalla corte costituzionale necessariamente viene condotta in modo piuttosto diverso da quanto possa accadere nel contesto della società civile. Il percorso intrapreso da questo giudice per addivenire alla decisione su una questione di legittimità costituzionale è tutt’altro che lineare e semplificato, come forse istintivamente può inclinarsi a credere o ritenere. Pertanto, non di rado la percezione comune dell’incostituzionalità di una legge non si riflette poi nel giudicato della corte costituzionale. 

Nondimeno, il problema della credibilità dell’organo e del consenso sociale alle sue decisioni è tutt’altro che marginale o inesistente in quanto investe la tenuta stessa dello stato costituzionale di diritto anche quale unità politica. Non passano più del tutto inosservate l’elezione o le nomine di giudici costituzionali effettuate dal Parlamento in seduta comune o dal Capo dello Stato che vantano per il passato chiare militanze politiche e annoverano nella loro lunga esperienza un qualche pregresso politico (come ad es. i professori Giuliano Amato e Augusto Barbera) o hanno comunque avuto relazioni sia pure di ordine tecnico-formale con la sfera delle istituzioni politiche (come ad es. il professor D’Alberti).

Il problema – sia ben chiaro – non è l’indipendenza e la credibilità, meno che mai la competenza oggettiva e l’onestà scientifico-intellettuale, delle personalità che ricoprono l’incarico prestigioso di giudice costituzionale. Si tratta, tutte, di personalità pienamente titolate, sul piano scientifico e accademico, a rivestire tale ruolo e dotate della necessaria consapevolezza del ruolo chiamate a ricoprire. 

La questione è tutt’altra, essa attiene in particolare alla percezione che di giudici costituzionali in precedenza impegnati in compiti politici ha o può avere la comunità sociale e, di conseguenza, la fiducia o meno che quest’ultima viene a riporre nel ruolo e nelle pronunce dell’organo di garanzia costituzionale. E’ una questione avvertita e seria che rischia, alla lunga, di insinuare germi di un indebolimento e di progressiva delegittimazione di un organo, come la corte costituzionale, la cui rilevanza ai fini della tenuta dello stato costituzionale di diritto, è assoluta.  

In questa condizione, può non apparire del tutto incongruente o peregrino, proprio allo scopo di rafforzare la trasparenza e l’indipendenza di quest’organo, una integrazione dell’art. 135  c. 6 Cost. prevedendosi come causa di ineleggibilità e/o come divieto di nomina da parte del Capo dello Stato, l’avere ricoperto negli ultimi 15 anni cariche politico-istituzionali di parlamentari, componenti di governo – Ministri o Sottosegretari – o componenti di organismi di consulenza politico-istituzionale, o hanno rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con persone che hanno ricoperto tali incarichi.

Inoltre, l’art. 7 l. n. 87/53 (recante Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) andrebbe integrato con la previsione di un obbligo di astensione  allorquando la decisione investa atti (leggi e atti con forza di legge) alla cui formazione il singolo giudice in passato, direttamente o indirettamente, abbia concorso nella qualità di consulente del governo o di organismi ausiliari del governo. 

Lo stato costituzionale di diritto, ci ricorda E.-W. Böckenförde, vive di presupposti che esso non ü in grado di assicurare e, tra questi, è senz’altro anche il consenso sociale all’operato degli organi di vertice dello Stato. Lo sforzo che il Parlamento dovrebbe compiere, allora, è di incrementare lo spessore -oggi ridotto- di tale consenso attraverso un revisione che lasci fugare ogni ombra di dubbio sull’operato indipendente della corte e sulla sua neutralità funzionale, presupposi e condizioni per il rispetto e l’adesione sociale all’attività delle istituzioni di garanzia.

* Ordinario di Diritto Costituzionale
dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale,
Direttore scientifico e responsabile della
Rivista telematica “Diritti fondamentali

 

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