Ecco perché la Corte costituzionale potrebbe censurare l’obbligo vaccinale

Ecco perché la Corte costituzionale potrebbe censurare l’obbligo vaccinale

VOLENDOSI PROVARE A FARE CHIAREZZA….

Di Vincenzo Baldini*

Nonostante i dati dichiarati ufficiali indichino che oltre l’ 80% della popolazione in Italia (sul sito del Governo si legge 87,5%) è vaccinata, tanto che si sta dando avvio ad una terza fase di inoculazione del vaccino, continuano le “voci di corridoio” sulla possibilità che Governo e Parlamento rendano obbligatoria la vaccinazione anti-Covid.

Senza troppo indugiare, qui, sull’ondata di misure restrittive che il Governo italiano ha adottato per intensificare l’opera di persuasione alla copertura vaccinale vale soprattutto ricordare, al riguardo, che quella sull’obbligo vaccinale è una decisione politica dalla Costituzione rimessa alle Camere parlamentari (art. 32 c. 2 Cost.), che, come tale, non può essere oggetto di apprezzamento da parte del giudice costituzionale sotto il profilo dell’esercizio della discrezionalità legislativa (art. 28, l.n. 83/56).

In altre parole, quest’ultimo non può sindacare l’opportunità in senso politico della decisione ma ciò non implica che la stessa Corte costituzionale sia incompetente a valutare anche la ragionevolezza della misura coercitiva adottata dal Parlamento, in particolare sotto il profilo della adeguatezza, essenzialità e necessarietà della stessa.

Si tratta di paradigmi che soccorrono il giudice al fine di stabilire se il sacrificio dei diritti fondamentali di libertà conseguenti all’imposizione dell’obbligo vaccinale possa dirsi giustificato e, dunque, risultare legittimo sul piano costituzionale.

Ora, se i numeri ufficiali corrispondono effettivamente alla realtà degli esiti della campagna vaccinale, non è incongruo o azzardato ritenere che ad un’eventuale (ad oggi, del tutto ipotetica) decisione di istituire l’obbligo vaccinale venga a difettare proprio il requisito di ragionevolezza. Essa, infatti, finirebbe per mostrarsi non necessaria già in considerazione dell’amplissima (secondo i dati…) adesione volontaria alla campagna di vaccinazione, inoltre, non apparirebbe nemmeno essenziale il sacrificio dei diritti fondamentali giacché il medesimo risultato sembra ormai già acquisito o prossimo all’acquisizione anche prescindendo dall’introduzione di un tale obbligo. 

In fine, un vulnus di ragionevolezza si mostrerebbe anche in relazione al profilo dell’adeguatezza della misura rispetto al fine perseguito attraverso di essa giacché, se questo fosse la prevenzione dal rischio contagio, esso risulterebbe smentito innanzitutto dalla prova dei fatti.

Sembra risultare acclarato, infatti, anche nel dibattito scientifico di settore che la protezione vaccinale possa essere “bucata” dal virus in una delle sue tante mutazioni, seppure riducendosene la carica letale.

Se invece lo scopo ultimo perseguito dal legislatore fosse l’alleggerimento del carico di lavoro delle strutture sanitarie e, più in generale, del bilancio di spesa sanitaria, parrebbe del tutto sproporzionato, oltre che poco comprensibile, sancire per ciò un obbligo di vaccinazione che, a questo punto, interesse una frazione minoritaria della popolazione. Trasparirebbe, così, l’aspettativa reale del Governo (ben oltre le iniziali previsioni formulate da eminenti scienziati) a una copertura totale nel Paese. 

Di fronte a ciò che si profilerebbe come una scelta del tutto arbitraria delle Camere parlamentari, anche la Corte costituzionale -giudice naturale di tali illegittimità- potrebbe censurarla, soprattutto facendo richiamo al proprio indirizzo pregresso.

In definitiva, occorre sempre tener presente che la regola ordinaria a livello costituzionale in materia di tutela della salute  è quella della libertà di autodeterminazione individuale (art. 32, c. 1 Cost.), la quale può soltanto in casi particolari essere derogata, come prevede la Legge fondamentale (art. 32 c. 2 Cost.), ma in presenza di motivazioni giustificative serie, solide e convincenti.

Nella condizione che si è descritta sembra che questi manchino del tutto. 

       

*Ordinario di diritto costituzionale dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale

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Quello che non viene considerato è l’aspetto della sicurezza. Questi vaccini hanno ucciso più di 30000 persone in Europa ( i dati italiani sono sottostimati perché la farmacovigilanza non viene fatta di proposito) e causato più di 2 milioni di reazioni avverse. Di conseguenza anche per questo aspetto l’obbligo sarebbe inattuabile per ovvi motivi.