Fino a quando si resta nell’Unione Europea non ci si può aspettare che questo!

Fino a quando si resta nell’Unione Europea non ci si può aspettare che questo!

di Daniele Trabucco

UNA LETTURA NON CONVINCENTE DELLA SENTENZA 04 OTTOBRE 2024 CORTE UE

Il costituzionalista, prof. Cesare Mirabelli, Presidente emerito della Corte costituzionale, ha affermato, almeno così riporta il Corriere della Sera, che la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 04 ottobre 2024 utilizzata dalla sezione inmigrazione del Tribunale ordinario di Roma per non convalidare il trattenimento in Albania di alcuni migranti, “non era un tana libera tutti e non imponeva ai Paesi europei di stracciare le proprie norme”.

In particolare, egli rileva come, secondo i giudici di Lussemburgo che si sono trovati ad analizzare un ricorso dell’autorità giudiziaria ceca in relazione ad un cittadino della Moldavia che aveva fatto richiesta di protezione internazionale, la Moldavia non puó essere considerata “sicura”, per il diritto derivato UE, dal momento che una parte del suo territorio, la Transnistria, é causa di fibrillazioni con Chișinău da diverso tempo.

Pur nel pieno e doveroso rispetto della posizione dell’illustre giurista, ritengo che l’impianto argomentativo non sia condivisibile. Infatti, é vero che la Corte di Lussemburgo risponde ad un caso specifico molto diverso da quello italiano, ma, al contempo, enuncia un principio generale per cui spetta sempre ai giudici nazionali il potere/dovere di verificare in concreto e alla luce dei criteri (elastici) di cui alla direttiva UE n. 32/2013 se un Paese é effettivamente sicuro.

La Corte, sul punto, é chiara e va ben al di lá della fattispecie concreta: “il giudice nazionale, chiamato a verificare la legittimità di una decisione amministrativa in materia di protezione internazionale, deve rilevare d’ufficio, nell’ambito dell’esame completo ad esso incombente, una violazione delle norme del diritto dell’Unione relative alla designazione di paesi di origine sicuri”.

Il riferimento, dunque, per il giudice, in ragione del primato UE, non é la fonte interna, ma unicamente quella comunitaria derivata con l’obbligo di non applicare il nuovo decreto–legge del Governo Meloni in ipotesi di contrasto. Tutto questo non per sostenere il traffico di esseri umani che l’immigrazione clandestina porta con sé, ma semplicemente per dimostrare che, fino a quando si resta nell’Unione, questo e altro ci dobbiamo aspettare.

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