La razionalità del diritto naturale
di Daniele Trabucco
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IL CONTRIBUTO DI SANT’ALBERTO MAGNO
Nella giornata del 15 novembre la Chiesa celebra la memoria facoltativa (colore liturgico: bianco) di sant’Alberto Magno, il “Doctor Universalis”, nato sul finire del 1100 a Lauingen e morto a Colonia il 15 novembre 1280. Maestro di san Tommaso d’Aquino, è ritenuto il più illustre filosofo e teologo tedesco del Medioevo. Si prodigó per tenere distinta la speculazione filosofica dalla riflessione teologica, ognuna con un proprio ambito di studio e con un proprio metodo. Ad Alberto, che anticipa la sintesi tomista, si deve l’affermazione definitiva della razionalità del diritto naturale (Pizzorni). Questo altro non è che il diritto della ragione in quanto solo nel soggetto umano, nella sua razionalità, risiede l’attività costitutrice del diritto naturale.
Nell’opera “De bono” del 1242, Alberto, dopo aver esaminato in modo puntuale alcune posizioni precedenti inerenti al diritto naturale (ad esempio Cicerone etc.), nel V trattato perviene alla definizione che è stata precedentemente riportata: “Ius naturale nihil aliud est quam ius rationis sive debitum, secundum quod natura est ratio” (traduzione: “Il diritto naturale è null’altro che il diritto della ragione, ossia ció che si deve fare perchè la natura è ragione”).
Con questa definizione si intende sostenere che il diritto naturale è ció che segue la specie dell’uomo in quanto uomo, o meglio è il “lumen morum” (luce dei costumi) che è impressa nella ragione umana e che determina il nostro modo di agire e, di conseguenza, la stessa statuizione positiva della legge. “Natura” e “ratio” sono, pertanto, il binomio indissolubile del diritto naturale che opera in tre modi a seconda della predominanza dell’elemento natura, o dell’elemento ragione o dell’equilibrio tra natura e ragione.
Da qui, allora, abbiamo il diritto naturale: 1) come “natura ut natura” che ha per fine la conservazione della persona e della specie; 2) come “natura ut ratio” che consiste nei primi principi pratici assoluti ed immutabili (ad esempio: l’agire onestamente con sè e con gli altri); 3) come “ratio et natura”, cioè le deduzioni prossime che si ricavano dai principi pratici immutabili (la cura dei beni economici della casa, la necessità di eleggere l’autorità politica per perseguire il bene comune etc.).
Va precisato che non siamo in presenza di tre diritti naturali, ma di un unico diritto che si articola in tre momenti fondamentali a seconda del fine che si cerca di conseguire: il diritto naturale “natura ut natura” tende alla “salus” dell’individuo e della specie, mentre l’ultimo, “ratio ut natura”, cerca l'”utilitas”, il “commodum” della persona umana. Nel “Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo” (il testo per l’insegnamento della teologia) del 1245, Alberto Magno ebbe modo di puntualizzare ulteriormente il proprio pensiero a riguardo.
Se il diritto naturale segue, come si è detto, la specie dell’uomo in quanto uomo, questa (la specie) è dotata, innanzitutto, di una “natura ex genere” per cui la persona umana, essendo anche animale sensitivo, cerca la propria sopravvivenza al pari di tutti gli esseri viventi (questa è la concezione del diritto naturale come “natura ut natura” che richiama la nota definizione del giurista romano Ulpiano (170 d.C./228 d.C.): il diritto naturale è “quod natura omnia animalia docuit”).
Tuttavia, la specie umana è soprattutto ragione e, in virtù di questo, possiede quella che Alberto chiama “natura ex differentia” la quale, a sua volta, puó riguardare sia l’agire naturale dell’uomo (il rispetto per sè e per gli altri) e questo corrisponde alla “natura ut ratio”, sia le cose proprie e specifiche dell’uomo (la conservazione della pace, il bene domestico etc.). In questo ultimo caso ci troviamo innanzi alla terza partizione del diritto naturale, ossia “ratio et natura”, che implica una ragione deliberativa ordinante gli atti umani al bene sociale. In conclusione: una mirabile sintesi che costituirà il fondamento sul quale si innesterà l’insuperato ed insuperabile insegnamento tomista.