Comunione ai conviventi post divorzio: ecco cosa ha detto veramente il Dicastero PRO DOCTRINA FIDEI

Comunione ai conviventi post divorzio: ecco cosa ha detto veramente il Dicastero PRO DOCTRINA FIDEI

Risposta a una serie di domande, proposte da S.Em. il Card. Dominik Duka OP, riguardo all’amministrazione dell’Eucaristia ai divorziati che vivono in una nuova unione

In data 13 luglio 2023, è pervenuta al Dicastero PRO DOCTRINA FIDEI una richiesta di Sua Eminenza il Card. Dominik Duka OP, Arcivescovo Emerito di Praga, a nome della Conferenza Episcopale Ceca, il quale pone una serie di domande riguardo all’amministrazione dell’Eucaristia ai divorziati che vivono in una nuova unione
Sebbene alcune delle domande siano redatte in modo non sufficientemente chiaro e, quindi, possano essere foriere di qualche imprecisione, questo Dicastero intende rispondere per aiutare a risolvere i dubbi da esse sollevati.
1. È possibile che una diocesi in un’unione della Conferenza Episcopale prenda decisioni in modo completamente autonomo, facendo riferimento ai fatti citati nelle domande due e tre?
L’Esortazione apostolica Amoris laetitia, documento del magistero pontificio ordinario, verso cui tutti sono chiamati ad offrire l’ossequio dell’intelligenza e della volontà, afferma che «i presbiteri hanno il compito di «accompagnare le persone interessate sulla via del discernimento secondo l’insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo»>1. In tal senso, è possibile, anzi è auspicabile che l’Ordinario di una diocesi stabilisca alcuni criteri che, in linea con l’insegnamento della Chiesa, possano aiutare i sacerdoti nell’accompagnamento e nel discernimento delle persone divorziate che vivono in una nuova unione.
2. La risposta di Papa Francesco al quesito della sezione pastorale della Diocesi di Buenos Aires2, visto che il testo è stato pubblicato negli Acta
FRANCESCO, Esortazione apostolica Amoris laetitia sull’amore nella famiglia, 19 marzo 2016, n. 300. (in avanti AL). 2 REGIÓN PASTORAL DE BUENOS AIRES, Criterios básicos para la aplicación del capítulo VIII de Amoris laetitia, AAS 108 (2016)1072-1074.
Apostolicae Sedis, può essere considerata un’affermazione del Magistero ordinario della Chiesa?
Come indicato nel rescritto che accompagna i due documenti sugli Acta Apostolicae Sedis, questi vengono pubblicati <<velut Magisterium authenticum»>, cioè come Magistero autentico.
3. È una decisione del Magistero ordinario della Chiesa basata sul
documento Amoris laetitiae?
Come ricorda il Santo Padre nella sua lettera al Delegato della Regione Pastorale di Buenos Aires3, Amoris laetitia è stata il risultato del lavoro e della preghiera di tutta la Chiesa, con la mediazione di due Sinodi e del Papa. Questo documento si basa sul magistero dei precedenti Pontefici, che già riconoscevano la possibilità per i divorziati in nuove unioni di accedere all’Eucaristia, purché assumano «l’impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi», come è stato proposto da Giovanni Paolo II, o a «impegnarsi a vivere la loro relazione … come amici>>5 come proposto da Benedetto XVI. Francesco mantiene la proposta della piena continenza per i divorziati e i risposati in una nuova unione, ma ammette che vi possano essere difficoltà nel praticarla e quindi permette in certi casi, dopo un adeguato discernimento, l’amministrazione del sacramento della Riconciliazione anche quando non si riesca nel essere fedeli alla continenza proposta dalla Chiesa.
4. È intenzione di Amoris laetitiae istituzionalizzare questa soluzione
attraverso un permesso o una decisione ufficiale alle singole coppie?
Il punto 1 del documento “Criterios básicos para la aplicación del capítulo VIII de Amoris laetitia” afferma espressamente: «no conviene hablar de “permisos” para acceder a los sacramentos, sino de un proceso de discernimiento acompañado por un pastor. Es un discernimiento “personal y pastoral” (AL 300)»8. Si tratta quindi di un accompagnamento pastorale come esercizio della “via caritatis”, che non è altro che un invito a seguire la strada
3 Cfr. FRANCESCO, Carta a Mons. Sergio Alfredo Fenoy, Delegado de la Región Pastoral de Buenos Aires, AAS 108 (2016) 1071-1072.
4
GIOVANI PAOLO II, Esortazione apostolica Familiaris consortio circa i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi, 22 novembre 1981, n. 84.
5 BENETDETTO XVI, Esortazione apostolica Sacrametum caritatis sulla Eucaristia fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa, 22 febbraio 2007, n. 29.
6 Cfr. AL, citazione 329.
7 Cfr. AL, citazione 364. Il Papa Francesco sostiene che non dobbiamo esigere dai «penitenti un proposito di pentimento senza ombra alcuna, per cui la misericordia sfuma sotto la ricerca di una giustizia ipoteticamente pura» e ricorda l’insegnamento di Giovani Paolo II al Cardinale W. Baum dove afferma che la prevedibilità di una nuova caduta «non pregiudica l’autenticità del proposito» (Lettera al Card. William W. Baum in occasione del corso sul foro interno organizzato dalla Penitenzieria Apostolica [22 marzo 1996], 5: Insegnamenti XIX, 1 [1996], 589).
8 REGIÓN PASTORAL DE BUENOS AIRES, Criterios básicos …, op. cit., p. 1072: «Non è opportuno parlare di “permessi” per l’accesso ai sacramenti, ma di un processo di discernimento accompagnato da un pastore. È un discernimento “personale e pastorale” (AL 300)» (traduzione in lingua italiana di questo Dicastero).
«<di Gesù: della misericordia e dell’integrazione». Amoris laetitia apre la possibilità di accedere ai sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia10 quando, in un caso particolare, esistono limitazioni che attenuano la responsabilità e la colpevolezza11. D’altra parte, questo processo di accompagnamento non si esaurisce necessariamente con i sacramenti, ma può essere orientato verso altre forme di integrazione nella vita della Chiesa: una maggiore presenza nella comunità, la partecipazione a gruppi di preghiera o di riflessione o il coinvolgimento in vari servizi ecclesiali12.
5. Chi dovrebbe essere il valutatore della situazione data delle copie in questione, qualsiasi confessore, parroco locale, vicario foraneo, vicario episcopale o penitenziere?
Si tratta di avviare un itinerario di accompagnamento pastorale per il discernimento di ciascuna singola persona. Amoris laetitia sottolinea che tutti i sacerdoti hanno la responsabilità di accompagnare le persone interessate nel cammino di discernimento13. È il sacerdote che accoglie la persona, la ascolta con attenzione e le mostra il volto materno della Chiesa, accogliendo la sua giusta intenzione e il suo buon proposito di porre tutta la sua vita alla luce del Vangelo e di praticare la carità. Ma è ogni persona, individualmente, che è chiamata a mettersi davanti a Dio e ad esporgli la propria coscienza, con le sue possibilità e i suoi limiti. Questa coscienza, accompagnata da un sacerdote e illuminata dagli orientamenti della Chiesa, è chiamata a formarsi per valutare e dare un giudizio sufficienti per discernere la possibilità di accedere ai sacramenti.
6. Sarebbe opportuno che questi casi fossero trattati dal Tribunale
Ecclesiastico competente?
15
Nei casi in cui è possibile stabilire una dichiarazione di nullità, il ricorso al Tribunale Ecclesiastico farà parte del processo di discernimento14. Il Santo Padre ha voluto semplificare questi processi attraverso il “Motu proprio” Mitis iudex15 Il problema si pone nelle situazioni più complesse in cui non è possibile ottenere una dichiarazione di nullità. In questi casi, può essere possibile anche un percorso di discernimento che stimoli o rinnovi l’incontro personale con Gesù Cristo 16 anche nei Sacramenti.
9 AL n. 296.
10 Cfr. AL, citazioni 336 e 351.
11 Cfr. AL, nn. 301-302.
12 Cfr. AL, n. 209.
13 Cfr. AL, n. 300.
14 <<Là dove sorgono legittimamente dei dubbi sulla validità del Matrimonio sacramentale contratto, si deve intraprendere quanto è necessario per verificarne la fondatezza», in BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica Sacrametum caritatis…, op. cit., n. 29.
15 FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di “Motu proprio” Mitis iudex Dominus Iesus sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel codice di diritto canonico, AAS 107 (2015) 958- 970.
16 Cfr. AL, n. 58.
7. Questo principio può essere applicato a entrambe le parti di un matrimonio divorziato civilmente, o distinguere il grado di colpa e procedere di conseguenza?
San Giovanni Paolo II aveva già affermato che «il giudizio sullo stato di grazia, ovviamente, spetta soltanto all’interessato, trattandosi di una valutazione di coscienza» 17. Pertanto, si tratta di un processo di discernimento individuale nel quale «i divorziati risposati dovrebbero chiedersi come si sono comportati verso i loro figli quando l’unione coniugale è entrata in crisi; se ci sono stati tentativi di riconciliazione; come è la situazione del partner abbandonato; quali conseguenze ha la nuova relazione sul resto della famiglia e la comunità dei fedeli; quale esempio essa offre ai giovani che si devono preparare al matrimonio. Una sincera riflessione può rafforzare la fiducia nella misericordia di Dio che non viene negata a nessuno»>18.
8. Nel caso di questo singolo permesso, si deve intendere che la vita matrimoniale (l’aspetto sessuale) non deve essere menzionata nel sacramento della riconciliazione?
Anche nel sacramento del matrimonio, la vita sessuale dai coniugi è oggetto di un esame di coscienza per confermare che sia una vera espressione d’amore e che aiuti alla crescita nell’amore. Tutti gli aspetti della vita vanno posti davanti a Dio.
9. Non sarebbe opportuno che l’intera questione venisse spiegata meglio nel
testo del Suo competente dicastero?
Sulla base delle parole del S. Padre nella lettera di risposta al Delegato della Pastorale Regionale di Buenos Aires, nella quale si affermava che non vi sono altre interpretazioni1,, sembra che la questione venga spiegata in modo sufficiente nel suddetto documento.
10.Come procedere per stabilire l’unità interna, ma anche per non
disturbare il Magistero ordinario della Chiesa?
Sarebbe opportuno che la Conferenza episcopale concordasse alcuni criteri minimi, per attuare le proposte di Amoris laetitia, che aiutino i sacerdoti nei processi di accompagnamento e discernimento riguardo al possibile accesso ai sacramenti di alcuni divorziati in una nuova unione, ferma restando l’autorità legittima che ogni Vescovo ha nella propria diocesi.
EX AUDIENTIA DIE
25-9-223
Francices
Victor Forminh_
17 GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica Ecclesia de Eucharistia, sull’Eucaristia nel suo rapporto con la Chiesa, 17 aprile 2003, n. 37b.
18 AL, n. 300.
19 Cfr. FRANCESCO, Carta a Mons. Sergio Alfredo Fenoy…, op. cit., p. 1071.

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