L’obbrobrio dell’eutanasia sta avanzando anche in Veneto

L’obbrobrio dell’eutanasia sta avanzando anche in Veneto

di Alberto Zelger

CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SULLA STRADA VERSO L’EUTANASIA IN VENETO

L’obbrobrio dell’eutanasia sta avanzando anche in Veneto.

Il 2 maggio scorso il consiglio regionale del Veneto ha approvato a larga maggioranza una  mozione, che impegna la Giunta regionale a trovare percorsi idonei a favore di chi chiede  l’eutanasia.

Nel frattempo l’Associazione Luca Coscioni raccoglieva firme per una proposta di legge  regionale d’iniziativa popolare sul suicidio assistito. 

Verso metà giugno il consigliere Stefano Valdegamberi, si accinge a redigere una  proposta di legge alternativa sulle cure palliative e sull’assistenza domiciliare, da  contrapporre alla proposta Luca Coscioni quando sarà portata in aula.  Il 30 giugno, l’Associazione Luca Coscioni presenta in Regione la sua proposta di legge di  iniziativa popolare sul suicidio assistito, corredata di 7000 firme.

Per elaborare la sua proposta alternativa, Valdegamberi chiede anche il mio aiuto.  Coinvolgo nell’impresa i proff. Daniele Trabucco e Tommaso Scandroglio, collaborando con loro per la stesura di una prima bozza. Il 15 luglio la bozza della proposta viene inviata  al consigliere Valdegamberi, che cerca di coinvolgere altri consiglieri. La proposta viene  protocollata in Regione il 2 agosto, con qualche integrazione e con la firma di 3 consiglieri  regionali: Valdegamberi, Finco e Barbisan. 

La conferenza stampa di presentazione della proposta è stata fissata martedì 3 ottobre alle  ore 12.30, a Venezia, nella sede del Consiglio regionale.  

Per dare maggior forza alla proposta, mancando i tempi tecnici per una raccolta firme in  tutto il Veneto, è stato pensato di chiedere urgentemente una LETTERA DI APPOGGIO  a tutte le associazioni pro-life che operano nella Regione Veneto, facendola sottoscrivere al  loro presidente (Per aderire, ogni associazione può chiedere informazione all’indirizzo alberto.zelger@gmail.com).

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO UNDICESIMA LEGISLATURA  

PROGETTO DI LEGGE N. 222 

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei Consiglieri Valdegamberi, Finco e  Barbisan 

DISCIPLINA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLE CURE  PALLIATIVE E DELL’ASSISTENZA SANITARIA ALLE PERSONE  AFFETTE DA MALATTIA TERMINALE O INGUARIBILE. DIVIETO DI  EUTANASIA OMISSIVA E COMMISSIVA E ISTITUZIONE DI  APPOSITO ALBO PER I «CAREGIVERS» 

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2 agosto 2023. 

DISCIPLINA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLE CURE PALLIATIVE E DELL’ASSISTENZA SANITARIA ALLE PERSONE  AFFETTE DA MALATTIA TERMINALE O INGUARIBILE. DIVIETO DI  EUTANASIA OMISSIVA E COMMISSIVA E ISTITUZIONE DI  APPOSITO ALBO PER I «CAREGIVERS» 

R e l a z i o n e: 

La presente proposta di legge regionale veneta si prefigura quattro  finalità: 1) rimarcare il diritto alle cure palliative ed alla terapia del dolore da  parte della persona umana con la predisposizione di appositi corsi e l’istituzione  di un Osservatorio; 2) ribadire il divieto di qualunque forma eutanasica sia nella  sua dimensione commissiva, sia omissiva. Non si tratta di un divieto avente  natura costitutiva, ma meramente ricognitiva di quanto già sussiste a livello di  legislazione statale; 3) promuovere la figura dei «caregivers»; 4) fornire un  contributo, da prevedersi nel bilancio di previsione, a favore dell’associazioni che  promuovo le cure palliative e che prestano attenzione amorevole alla persona. La  proposta di legge veneta, inoltre, vuole rinforzare la vocazione del medico e di  tutti coloro che, avario titolo, operano nel settore sanitario regionale: la cura  globale delle persone. La salute, tutelata dall’articolo 32 della nostra  Costituzione, assume una dimensione olistica che comprende il benessere fisico,  mentale e sociale e non solo la semplice assenza di malattia. È necessario, quindi,  che l’attenzione medica non sia esclusivamente indirizzata alla cura di una  patologia, ma sia rivolta alla cura della persona nella sua totalità e quindi anche  alla sofferenza in tutte le sue forme. Quando si valuta un trattamento è necessario  inserire nell’equazione non solo i risultati in termini di sopravvivenza e parametri  farmaco economici, ma anche andare a valutare l’effetto sulla qualità della vita.  Nel disegnare, dunque, la nostra sanità e nella formazione del personale sanitario  è estremamente importante porre attenzione alle tematiche del fine vita e  dell’accompagnamento del malato terminale. La legislazione italiana è tra le più  avanzate riguardo il trattamento del dolore e l’applicazione delle cure palliative  grazie alla legge ordinaria dello Stato n. 38/2010, nella quale viene sancito il  diritto del malato accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore. Tra i  punti salienti di questa legge vi è la promozione di campagne di informazione  volte all’opinione pubblica e campagne di formazione per il personale sanitario  finalizzate a superare i pregiudizi riguardo l’utilizzo di farmaci per la terapia del  dolore (per esempio gli oppiacei). La proposta di legge regionale intende  intensificare e sviluppare questo aspetto nel territorio veneto, nonché  promuovere, con la collaborazione della Città metropolitana di Venezia, delle  Province e dei Comuni, la creazione di reti capillari nel territorio per offrire  sollievo alle persone affette da malattie terminali. In una società in cui le  tematiche relative al fine vita sono spesso sulle prime pagine dei giornali è  prioritario fornire assistenza all’ «unità sofferente», composta non solo dal  malato, ma anche dalla famiglia e da tutti coloro che gli stanno vicino. La scelta  di ricorrere all’eutanasia o al suicidio assistito, quest’ultimo ritenuto non  punibile a certe condizioni dalla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale,  costituisce, in molti casi, il risultato del mancato accesso della persona malata  alle cure palliative e alla terapia del dolore. Pertanto, con questo progetto, i proponenti intendono ridare linfa alla legge regionale veneta 19 marzo 2009, n. 7  rubricata «Disposizioni per garantire cure palliative ai malati in stato di  inguaribilità avanzata o a fine vita e per sostenere la lotta al dolore».

DISCIPLINA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLE CURE  PALLIATIVE E DELL’ASSISTENZA SANITARIA ALLE PERSONE  AFFETTE DA MALATTIA TERMINALE O INGUARIBILE. DIVIETO DI  EUTANASIA OMISSIVA E COMMISSIVA E ISTITUZIONE DI  APPOSITO ALBO PER I «CAREGIVERS» 

Art. 1 – Finalità della legge.

La presente legge, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi  dell’articolo 117, comma 2, lett. m) della Costituzione e dei livelli essenziali di  assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio  2017, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 7, del decreto legislativo delegato  30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, e salvaguardando il diritto  alla vita nel suo naturale sviluppo, favorisce l’accesso alle cure palliative, alla  terapia del dolore ed all’assistenza sanitaria per le persone affette da malattia  terminale o inguaribile attraverso iniziative, aggiuntive rispetto a quelle rientranti  nella campagna informativa Regioni/Ministero della Salute, volte ad illustrare le  prestazioni erogabili dalla Regione del Veneto di cui alla legge regionale 19  marzo 2009, n. 7 “Disposizioni per garantire cure palliative ai malati in stato di  inguaribilità avanzata o a fine vita e per sostenere la lotta al dolore”.

Le cure palliative e gli interventi rientranti nel concetto di terapia del dolore  sono quelli definiti rispettivamente nell’articolo 2, comma 1, lett. a) e comma 1,  lett. b) della legge ordinaria dello Stato 15 marzo 2010, n. 38.

Per gli aspetti non espressamente normati dalla presente legge, si applicano le  disposizioni normative di cui alla legge regionale veneta 19 marzo 2009, n. 7 “Disposizioni per garantire cure palliative ai malati in stato di inguaribilità  avanzata o a fine vita e per sostenere la lotta al dolore”.

Art. 2 – Compiti della Regione e degli enti locali territoriali.

La Regione del Veneto si impegna a promuovere il diritto alla vita dal suo  inizio fino alla conclusione naturale ed orienta la sua organizzazione sanitaria a  questo fine.

Nel rispetto delle norme vigenti, è vietata qualsiasi forma di eutanasia sia  nella forma commissiva che in quella omissiva. È, altresì, vietata qualsiasi forma  di accanimento terapeutico, ossia terapie sproporzionate rispetto ai benefici che  producono

La Città metropolitana di Venezia, le Province ed i Comuni contribuiscono,  nell’ambito delle rispettive competenze amministrative, all’obiettivo di cui al  comma 1 del presente articolo e cooperano con la Regione per la diffusione delle  iniziative finalizzate alla conoscenza della rete cure palliative e terapia antalgica.

Art. 3 – Istituzione corsi sulle cure palliative e sulla terapia del dolore e  costituzione di un Osservatorio apposito.

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta  regionale del Veneto adotta, sentito il parere del Comitato dei direttori generali di  cui all’art. 3 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, una specifica delibera per avviare un piano di corsi di aggiornamento sulle cure palliative, con relativi  crediti formativi, per tutto il personale sanitario e per coloro che svolgono attività  di interesse sanitario.

È istituito con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta  giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presso l’Assessorato Sanità Servizi sociali-Programmazione sociosanitaria della Regione del Veneto, un

Osservatorio permanente sulle cure palliative e la terapia del dolore.  3. Nella deliberazione di cui al comma 1 sono indicati compiti e funzioni  dell’Osservatorio, le modalità di nomina dei componenti e la loro durata in carica.  

Art. 4 – Contributi.

Al fine di garantire il miglioramento della vita del paziente ed un supporto  attivo alla famiglia, alle associazioni formalmente riconosciute a livello regionale  ed operanti nel settore, nonché a quelle che promuovono il diritto alla vita fino al  suo termine naturale, è assegnato un contributo straordinario. Per le suddette  finalità, la Giunta regionale del Veneto è impegnata a trovare le risorse necessarie,  inserendo nel bilancio di previsione per l’anno solare 2024 una dotazione  finanziaria pari ad almeno 2.000.000 di euro.

Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il regolamento di  determinazione del modello organizzativo, nonché sono definite le modalità di  assegnazione dei contributi alle associazioni di volontariato di settore.

Art. 5 – Caregivers.

La Regione del Veneto promuove la figura dei «caregivers» di cui all’art. 1,  comma 255, della legge ordinaria dello Stato 27 dicembre 2017, n. 205. A tal  scopo, con deliberazione dell’Assessore alla Sanità – Servizi Sociali, viene  istituito, entro sessanta giorni e presso ogni Comune, un apposito registro da  aggiornarsi ogni due anni.

Art. 6 – Interventi a favore dei caregivers.

La Regione del Veneto, anche in conformità a quanto previsto dalla legge  regionale 28 dicembre 2018, n. 48 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”,  realizza azioni a supporto, accompagnamento, sostegno psicologico, interventi di  sollievo, interventi di sostegno economico, di assistenza per conciliare la vita  lavorativa con le esigenze di cura, di reinserimento lavorativo, per l’attività formativa e di addestramento, in favore dei caregiver familiari.

Nell’ambito degli interventi previsti dal comma 1 del presente articolo, la  Giunta regionale: individua un numero adeguato di posti presso le strutture accreditate ai quali  accedono in via prioritaria le persone anziane o le persone affette da malattia,  infermità o disabilità, con finalità di sollevare i caregiver familiari, offrendo loro  dei periodi di pausa dal costante impegno di assistenza; promuove iniziative e misure per favorire la conciliazione tra tempi di lavoro  e tempi di cura dei caregiver familiari, favorendo accordi con le associazioni  datoriali volti a garantire una maggiore flessibilità oraria e l’attuazione dello smart  -working lavorativo; promuove intese con l’Ufficio scolastico regionale e con le Università per  garantire, con misure compensative e dispensative, agli studenti caregiver  familiari il raggiungimento, al pari degli altri studenti, del successo scolastico d. promuove la cura e l’assistenza delle persone assistite a domicilio dai caregiver familiari attraverso forme di sostegno economico in conformità alle  vigenti disposizioni statali e regionali; favorisce accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che  prevedano premi agevolati e costi calmierati per le polizze eventualmente  stipulate dai caregiver familiari, per la copertura degli infortuni o della  responsabilità civile collegata all’attività prestata; sostiene, attraverso appositi bandi a favore degli enti del Terzo settore,  progetti finalizzati all’attivazione di reti solidali e gruppi di aiuto, destinati ai  caregiver familiari.

Agli iscritti nel registro di cui all’articolo 5 la Regione del Veneto assicura,  tramite le competenti Aziende sanitarie, individuate dall’art. 14, comma 4, della  legge regionale veneta 25 ottobre 2016 n. 19 e successive modificazioni, corsi di  formazione gratuita.

La partecipazione ai corsi avviene, per i lavoratori dipendenti o in regime di para subordinazione, tramite apposita richiesta di permesso lavorativo secondo quanto  previsto dall’art. 3, comma 3, della legge ordinaria dello Stato 05 febbraio 1992,  n. 104. L’utilizzo del permesso non pregiudica il numero di giorni spettanti dalla  legge n. 104/1992.

Con l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno solare 2024, la  Giunta regionale destina le risorse necessarie per rifinanziare il contributo ai  «caregivers» operanti nel territorio regionale, di cui alla deliberazione della  Giunta regionale 16 marzo 2021, n. 295 (rubricato «Approvazione degli indirizzi  integrati di programmazione per l’attuazione degli interventi a sostegno del ruolo  di cura e assistenza dei caregiver familiari, ai sensi del decreto del Ministro per le  Pari Opportunità e la Famiglia di concerto con il Ministro del Lavoro e delle  Politiche Sociali del 27 ottobre 2020»), con almeno 3.000.000 di euro.

Agli oneri derivanti dall’applicazione del secondo comma, lettera b), c), d), e), f), del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2024, si  fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il  fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri  fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 7 – Entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno decorrente dalla data  di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto

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