Il “caso Cospito” e i poteri del Ministro della Giustizia
di Daniele Trabucco
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA PUÒ (NON É UN OBBLIGO GIURIDICO) REVOCARE L’ART. 41BIS ANCHE A PRESCINDERE DALLA SCADENZA DEL DECRETO CON CUI ERA STATO IN PRECEDENZA DISPOSTO IL CARCERE DURO
Alfredo Cospito (classe 1967) é uno degli elementi di spicco del mondo anarchico torinese e leader del FAI (Federazione anarchica informale che riunisce al suo interno diversi movimenti).
Si trova in carcere già da 10 anni per la gambizzazione, nel 2012, dell’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, dott. Roberto Adinolfi.
Un attentato rivendicato dal Nucleo Olga della Fai con una lettera inviata al Corriere della Sera.
Cospito venne arrestato quasi subito con il suo complice ed amico, Nicola Gai, che è tornato libero nel 2020 dopo uno sconto della pena in appello.
Mentre era in carcere, Cospito è stato accusato anche dell’attentato del 2006 contro la Scuola carabinieri di Fossano, in Provincia di Cuneo. Due ordigni erano stati piazzati all’interno di due cassonetti all’ingresso dello stabile senza però causare né morti né feriti.
Per quell’atto è stato condannato dalla Corte d’Appello a 20 anni di reclusione con l’accusa di strage.
La Corte di Cassazione, invece, ha ritenuto si trattasse di strage contro la sicurezza dello Stato, un reato che prevede la pena dell’ergastolo ostativo, che non permette di godere cioè di alcun beneficio.
Lo scorso dicembre la Corte d’Assise d’Appello di Torino ha sollevato una questione di legittimità costituzionale in merito e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
A partire dal 04 maggio 2022, intanto, é stata applicata a Cospito, per un periodo di tempo pari a 4 anni e con decreto dell’allora Ministro prof. ssa Marta Cartabia, la misura del c.d. “carcere duro” di cui all’art. 41bis della legge ordinaria dello Stato 26 luglio 1975, n. 354 come modificata a seguito delle stragi mafiose del 1992.
L’istituto nasceva ed é tutt’ora utilizzato per isolare i boss mafiosi ed evitare contatti con il mondo esterno (c.d. sicurezza pubblica esterna).
I “rapporti” di Cospito consistevano nella pubblicazione di contributi su riviste di area in cui si invitava a non mollare la lotta. Ora, quali poteri ha, sul punto, il Ministro della Giustizia pro tempore dott. Carlo Nordio?
Al di là della vicenda in sé e delle questioni di salute che stanno emergendo, va precisato che, se, da un lato, la legge formale n. 94/2009 ha abrogato la facoltà del Ministro di revocare, con decreto motivato, l’applicazione dell’art. 41bis (oggi possibile in ipotesi di scadenza del termine senza proroga e su ordine del Tribunale di Sorveglianza a seguito di reclamo), dall’altro rimane in capo al titolare del Dicastero della Giustizia il potere generale di revoca di un suo provvedimento amministrativo.
Infatti, laddove muti il quadro (ad esempio perché il detenuto collabora con la magistratura o per un aggravamento delle condizioni di salute etc…) il Ministro della Giustizia può (non é un obbligo giuridico) revocare l’art. 41bis anche a prescindere dalla scadenza del decreto con cui era stato in precedenza disposto il carcere duro.
In questo caso, come é stato osservato, la facoltà ministeriale rientra nella disciplina generale degli atti amministrativi (Cfr. F. Della Casa – G. Giostra, Ordinamento penitenziario commentato, Padova, Cedam, 2015).
La linea del Ministro e del Governo della Repubblica é quella di attendere la Corte di Cassazione il prossimo mese di marzo 2023. Ad essa si sono rivolti i legali di Alfredo Cospito dopo il rigetto dell’istanza di revoca da parte del Tribunale di Sorveglianza.