Il legittimo successore di Pietro è Francesco: tra rinunzia, munus e ministerium
di Daniele Trabucco
–
VA SFATATO IL MITO SECONDO IL QUALE BENEDETTO XVI AVREBBE RINUNCIATO AL “MINISTERIUM”, MA NON AL “MUNUS”
Dopo la scomparsa, in data 31 dicembre 2022, di Benedetto XVI, sono riemerse le varie tesi portate alcune a sostegno della invalidità della rinunzia, avvenuta l’11 febbraio 2013, altre a favore della validità.
In primo luogo, é doveroso fare una precisazione di natura terminologica: quello di Benedetto è stato un atto di rinuncia o di dimissioni? I due termini vengono utilizzati erroneamente come sinonimi in relazione al Romano Pontefice, pur avendo diverso significato.
Il Codex Iuris Canonici del 1983, attualmente vigente, prevede l’istituto giuridico della rinunzia al paragrafo 2 del canone 332. Questa, diversamente dalle dimissioni, non richiede alcuna accettazione da parte di soggetti terzi. É necessario che sia espressa liberamente e sia debitamente manifestata.
Come si può vedere, dunque, mentre le dimissioni presuppongo l’accettazione (si pensi ad un Vescovo diocesano che ha raggiunto il settantacinquesimo anno di età ed è tenuto a porre in essere un atto di dimissioni il quale richiede la accettazione del Sommo Pontefice), la rinunzia da parte del Papa non postula alcuna successiva conferma.
Nemmeno é richiesta, per la sua validità, la forma scritta: solamente non devono sussistere, de iure condito, né condizionamenti, né coazioni tali da inficiare l’espressione libera della rinunzia.
E Benedetto, sul punto, é sempre stato molto chiaro. Pertanto, anche aderendo alla tesi che la declaratio di Benedetto XVI, redatta in lingua latina, possa presentare alcuni errori stilistici, linguistici o terminologici, non da questa dipende la validità della rinunzia, essendo sufficiente la sola volontà.
In secondo luogo, va sfatato il mito secondo il quale Benedetto XVI avrebbe rinunciato al “ministerium”, ma non al “munus”, cioè avrebbe abdicato a fare il Papa non ad esserlo.
Ora, questa distinzione vale unicamente per la figura del Vescovo emerito e non per il Romano Pontefice. In forza della distinzione tra potestas ordinis e potestas iurisdictionis (cfr. Lumen gentium) l’emerito mantiene il “munus episcopale” trasmesso all’atto dell’ordinazione, ma non dispone piy della potestà di giurisdizione.
Nella figura del Romano Pontefice, invece, come autorevolmente é stato molto ben delineato dal canonista Rosario Vitale, “non é possibile distinguere il munus dal ministerium”.
La modalità della trasmissione della successione petrina è esclusivamente giuridica e conferisce all’eletto in Conclave la pienezza della suprema giurisdizione: la norma è di diritto divino e, dunque, non soggiace a nessun’altra ermeneutica.
All’interno della pienezza della giurisdizione (potestas) non si dà più alcuna ulteriore sottodistinzione tra munus e exercitium muneris. Non si puó, allora, rinunciare al solo esercizio di questo primato, conservando “qualcosa” di residuale, quasi che la potestà pontificia conferisca all’eletto in conclave un qualche carattere sacramentale speciale e permanente anche dopo la rinuncia (spiega Sciacca).
Ratzinger ha istituito correttamente la figura del “Papa emerito”, dal momento che, prosegue ancora il Vitale, “l’eletto al soglio pontificio abbandona ipso facto il collegio cardinalizio e il suo status, per assumerne uno nuovo che lo pone in maniera nuova e specialissima in un ufficio primaziale”.
Quindi nel momento della rinuncia, il Papa come qualsiasi altro Vescovo assume il titolo di emerito, ma non di Vescovo emerito, proprio per il rischio che questo possa non essere del tutto esaustivo della portata dell’ufficio da lui precedentemente assunto, bensì quello di Papa emerito, più adatto a trasmettere al popolo di Dio la portata e la “cattolicità” del ministero petrino.
In questo modo è chiaro che vi è un solo Papa (il regnante). Ratzinger, dunque, con la rinuncia, ha perduto il munus petrino, ossia la potestà di giurisdizione, mantenendo il munus ricevuto al momento dell’ordinazione episcopale. Egli, come ha ricordato, é titolare di un “munus” non attivo che, slegato dalla potestas iurisdictionis venuta meno con la rinunzia, coincide con quello che il prof. Valerio Gigliotti chiama “mysticum”, ossia una vita di preghiera dedicata al servizio della Chiesa di Cristo.
Grazie per l’articolo non ho mai avuto dubbi che Benedetto XVI avesse sbagliato qualcosa nella rinuncia. Ho comunque qualche dubbio sulla validità del conclave visto che partecipavano delle persone che hanno pubblicamente affermato di essersi incontrate per scegliere il nuovo pontefice e fare pressioni perché si dimettesse si definivano della mafia di San gallo loro stessa definizione credo che solo per questo motivo questi cardinali non avrebbero dovuto partecipare al conclave perché di fatto scomunicati quindi anche il risultato del conclave stesso penso debba ritenersi nullo
il PAPA emerito non esiste nel Cristianesimo.
Se il PAPA è stato scelto correttamente da DIO (e non per imbroglio di anticristi), allora il vero PAPA rimane PAPA fino alla fine della sua Vita. Il resto è falso.
Articolo imbarazzante