Sulle cure domiciliari quanto stabilito da Frattini può essere rovesciato
di Filippo Borelli*
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I GIOCHI SONO ANCORA APERTI TRA MEDICI DELLA TERAPIA DOMICILIARE E MINISTERO DELLA SALUTE…
Il Consiglio di Stato, che ha la sua sede a Roma, presso il Palazzo Spada, è un organo ausiliario del Governo previsto dall’articolo 100 della Costituzione. È anche un organo giurisdizionale ed è anche massimo giudice speciale amministrativo, in posizione di terzietà rispetto alla pubblica amministrazione italiana.
Con decreto cautelare depositato il 19 gennaio 2022 il Presidente della Terza Sezione del Consiglio di Stato ha sospeso sino alla data del 3 febbraio l’efficacia esecutiva della sentenza del Tar del Lazio n. 419/2022 2022 che aveva annullato in parte la Circolare del Ministero della Salute del 26 aprile 2021 “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione Sars Cov 2“.
Trattasi di provvedimento assolutamente provvisorio avente, appunto, efficacia solo sino alla udienza in Camera di Consiglio del 3 febbraio ove verrà discussa la richiesta del Ministero di sospensione dell’efficacia della sentenza.
Infatti il decreto cautelare Presidenziale è un istituto previsto dall’articolo 56 del Codice Processo Amministrativo: quando il ricorrente, prima della trattazione della domanda cautelare da parte del Collegio, adduca e comprovi un’estrema gravità ed urgenza derivante dall’efficacia di un provvedimento può chiedere al Presidente di Sezione cui è assegnato il ricorso di emanare un provvedimento che sospenda in via provvisoria gli effetti di tale provvedimento.
I giochi quindi tra Ministero ed appellanti sono ancora tutti aperti ed ogni considerazione va cautelativamente rinviata a quella che sarà la decisione definitiva che verrà presa dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato il prossimo 3 febbraio.
Detto ciò a questo punto se il decreto cautelare dovesse essere confermato nella motivazione anche all’esito dell’udienza del 3 febbraio occorrerà capire come si raccordino le “raccomandazioni” di cui alla Circolare ministeriale con quanto previsto dall’articolo 5 della legge 24/2017 in forza del quale gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Al di là dei termini “raccomandazioni”, “indicazioni”, circolare o documento, occorrerà capire se la Circolare contiene o meno le linee guida cui fa riferimento la legge 24/2017, perché se non sono nemmeno qualificabili come Linee Guida ai sensi di tale normativa, che cosa sono?
* Avvocato amministrativista del Foro di Verona