Siamo diventati schiavi della legge per poter essere “liberi”…
di Filippo Borelli*
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DAL 10 GENNAIO SOLO GUARITI O COMPLETAMENTE VACCINATI POTRANNO VIAGGIARE. ECCO I PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ
L’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, concernente misure urgenti per il contenimento della diffusione Covid 19, prevede che dal 10 gennaio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza solo coloro che sono in possesso della c.d. certificazione verde rafforzata (ossia guariti o completamento del ciclo vaccinale) possano accedere ai seguenti mezzi di trasporto: aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.
La norma non prevede deroga alcuna, nemmeno per motivi di salute, di stato di necessità o di lavoro.
Quid iuris se una persona non in possesso della c.d. certificazione verde rafforzata deve recarsi, ad esempio da un’ isola, in una struttura ospedaliera sul continente per essere sottoposto ad un’operazione chirurgica?
Quid iuris per un parlamentare non in possesso della c.d. certificazione verde rafforzata residente in Sardegna od in Sicilia che per l’esercizio delle proprie funzioni deve recarsi in Parlamento? Vedremo se qualche parlamentare riterrà percorribile sollevare il conflitto di attribuzione innanzi la Corte Costituzionale e se il Parlamento, auspicando che non converta il decreto legge, sarà quantomeno capace di apportare in sede di conversione i dovuti correttivi….
Si evidenzia che il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021 non solo ha previsto un’efficacia differita dell’entrata in vigore delle disposizioni, ma è andato a modificare con specifico riferimento al settore dei trasporti l’articolo 9 quater del decreto legge 22 aprile 2021, n.52 già modificato dall’articolo 8 comma 3 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 non ancora convertito in legge, come pure su altri commi del medesimo articolo era intervenuto già il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, non ancora convertito in legge.
Diceva Marco Tullio Cicerone “Legum servi sumus ut liberi esse possimus” (“Siamo schiavi della legge per poter essere liberi“). La tecnica legislativa era però di ben altra fattura…
*Avvocato amministrativista del foro di Verona