Referendum per abrogare la certificazione verde. Tre aspetti da conoscere…
SULLA QUESTIONE DEL REFERENDUM ABROGATIVO CONCERNENTE LA NORMATIVA SUL GREEN PASS
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Di Daniele Trabucco
Il referendum abrogativo, previsto dall’art. 75 della Costituzione repubblicana vigente, é sempre esercizio di democrazia indipendentemente dal suo risultato.
La proposta avanzata in questi giorni, volta ad abrogare quelle disposizioni normative che hanno introdotto e poi esteso la certificazione verde (cartacea o digitale) Covid-19 a numerosi settori ed attività, di per sé non incontra limiti sul piano dell’ammissibilità.
Tre aspetti mi sembra, però, doveroso precisare:
1) La formulazione di tutti e quattro i quesiti dovrebbe avvenire unicamente in seguito alla legge formale di conversione da parte delle Camere, in quanto é questa fonte-atto a fornire stabilità ai rapporti giuridici normati dal decreto-legge. É certamente vero, da un lato, che il Testo fondamentale del 1948 consente la consultazione referendaria abrogativa su leggi ed atti normativi aventi forza di legge, ma, dall’altro, é anche vero che é praticamente impossibile indire il referendum ex art. 75 Cost. durante la vigenza di 60 giorni del decreto-legge.
2) Bisogna rispettare la tempistica di cui alla legge ordinaria dello Stato n. 352/1970 anche alla luce delle proroghe apportate a luglio 2021 dal decreto-legge n. 77/2021 (c.d. “semplificazioni bis”).
3) Diverse disposizioni contenute nei decreti n. 105/2021, n. 111/2021 e n. 122/2021 inerenti al possesso del c.d. “green pass” producono i loro effetti fino al 31 dicembre 2021. Il Governo della Repubblica può certamente prorogare il termine, ma, al momento, corriamo il rischio di avviare il procedimento per chiedere l’abrogazione di una o più disposizioni normative che potrebbero non essere più efficaci o abrogate dallo stesso legislatore. In conclusione, non sono contrario al referendum, che peraltro ho auspicato, ma ritengo doverosa una riflessione riguardo l’avvio dell’iter in questa fase.