L’obbligo vaccinale per i sanitari soddisfa il limite del rispetto della persona umana?

L’obbligo vaccinale per i sanitari soddisfa il limite del rispetto della persona umana?

ALCUNE CONSIDERAZIONI…

Di Daniele Trabucco

 

Dopo il Senato della Repubblica anche la Camera dei Deputati, com’era ampiamente prevedibile, ha convertito in legge formale il decreto-legge 01 aprile 2021, n. 44 che ha introdotto l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e per gli operatori che svolgono attività di interesse sanitario.

Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, della Costituzione vigente, il legislatore statale può imporre un trattamento sanitario obbligatorio (sussiste, sul punto, una riserva di legge relativa: cfr. sent. n. 258/1994 Corte cost.), ci si può chiedere se un “farmaco”, la cui autorizzazione di immissione in commercio é condizionata conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 507/2006, possa soddisfare il limite del rispetto della persona umana che il Testo costituzionale pone come “barriera” all’introduzione di trattamenti aventi natura obbligatoria.

La motivazione che la “terapia genica” risponde ad esigenze mediche insoddisfatte (art. 4, paragrafo 1, lett. c)) ed é funzionale a prevenire la diffusione dell’agente virale Sars-Cov2 non appare così dirimente.

Infatti, non solo le terapie domiciliari esistono e sono risolutive nella maggior parte dei casi, specialmente nella fase iniziale della patologia, ma anche sia la potenziale contagiosità dei vaccinati, sia la mancanza di conoscenze di reazioni avverse (più o meno gravi) nel medio periodo e di studi concernenti l’interazione del “vaccino” con altri farmaci avrebbero dovuto indurre il legislatore d’urgenza prima, ed il Parlamento poi in occasione della conversione, ad escludere qualunque obbligo. Si sa: questo é il Paese degli “esperimenti sociali”…

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