Avvocati a Ministro Cartabia: “la legge sull’aborto è illegittima e ha dannose ricadute demografiche e sociali”

Avvocati a Ministro Cartabia: “la legge sull’aborto è illegittima e ha dannose ricadute demografiche e sociali”

Lettera sull’illegittimità della L.194/78 sull’aborto e sulle dannose ricadute demografiche e sociali

Egregio Ministro della giustizia, Marta Cartabia,
Egregio Ministro delle pari opportunità Elena Bonetti,
Egregio Sen. Simone Pillon

Siamo un comitato spontaneo di avvocati volontari e senza fini di lucro.

Vi scriviamo in merito alla illegittimità della L.194/78. Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza.

Paradossalmente si tratta di una legge che, dichiarando di voler tutelare la maternità, di fatto depenalizza la soppressione dei bambini concepiti.

Abbiamo scritto sull’illegittimità della L.194/78 anche ad altri ministri dei precedenti governi.

Il Sen. Scilipoti ha presentato di sua iniziativa un testo di sostanziale abrogazione della L.194/78 al Senato : DDL S. 2892 presentato in data 1 agosto 2017 annunciato nella seduta ant. n. 869 del 1 agosto 2017 assegnato alle commissioni riunite 2 (Giustizia) e 12 (igiene e sanità) in sede referente il 30 ottobre 2017 (non ancora iniziato l’esame).

Abbiamo inoltre scritto una proposta per uno Statuto giuridico sui diritti del concepito, che abbiamo inviato alle più alte cariche nazionali e internazionali e che alleghiamo.

Vi scriviamo, On.li Ministri, per illustrare una breve disamina sulla illegittimità della legge 194/78, che viola i diritti del concepito, della madre e del padre e sulla pericolosità sociale della stessa legge, quanto alle sue ricadute sociali in termini demografici.

La premessa indefettibile ed irrefutabile, ancorchè scomoda ad ogni forma di preconcetta ideologia, è che la L. 194/78 sull’aborto appare, ad oltre quarant’anni dalla sua entrata in vigore, del tutto anacronistica quanto allo stato dell’arte dell’odierna scienza medica, in quanto la predetta legge è stata ideata e “partorita” negli anni ’60. Essa rispecchia quindi credenze scientifiche oltremodo approssimative, del tutto superate dalla scienza medica genetica e neonatologica, che è assai progredita dall’epoca.

Veniamo ora, brevemente, ad una disamina degli articoli palesemente illegittimi della L.194/78, in contrasto con i principi di tutela della salute, costituzionalmente garantiti, e della Convenzione Internazionale sui minori, che proteggono il minore anche prima della sua nascita.

L’art 2 e art. 5 sui consultori familiari disatteso.

Molte donne raccontano di non aver ricevuto informazioni e sostegni utili e anche di non aver affrontato alcun colloquio prima dell’aborto.

Art. 4. L’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi 90 giorni:
Il termine del terzo mese che diventa quarto nel caso di minori disabili (art. 6) va contro l’evidenza scientifica. Non è necessario dilungarsi su questo punto, stante l’evidenza scientifica e la comune odierna percezione di una ecografia al terzo mese.
Il termine di 90 giorni venne stabilito all’epoca a tavolino (non esisteva ancora l’ecografia). In realtà 65 giorni o 75 giorni non cambia molto essendo lo sviluppo del feto un continuum senza soluzione di discontinuità.

Art. 5. I diritti del padre negati.
Laddove l’art. 5 nega del tutto la tutela dei diritti del padre.
Tale articolo afferma che il padre del concepito ha voce in capitolo solo “ove la donna consenta”. Pertanto il padre non ha nessuno strumento giuridico per opporsi all’aborto di suo figlio e può solo subire la scelta della donna. Gli viene così negato il suo ruolo naturale e la tutela del figlio.
Si verifica infatti che se il padre non è d’accordo nel tenere il bambino è tenuto comunque a mantenerlo, qualora invece il padre volesse il bambino in disaccordo con la madre non avrebbe alcuno strumento giuridico per opporsi e tutelare il figlio, dovendo subire la scelta arbitraria della madre di abortire.

L’art. 12. La scelta in assoluta autonomia delle minorenni.
Le minorenni possono prendere una decisione così grave in autonomia previa autorizzazione del giudice tutelare, ma anche senza neanche adire il giudice tutelare qualora il medico accerti un grave pericolo per la salute della minore.
“Salute” è un termine troppo ampio di interpretazione, e finisce per ricomprendere qualsiasi minimo sintomo, con valutazioni prognostiche che la minore non ha la capacità neppure giuridica di fare.

Art. 14. Il mancato consenso informato medico.
“Il medico che esegue l’interruzione di gravidanza è tenuto a rendere partecipe dei procedimenti abortivi”.
I medici non informano la donna sullo sviluppo del feto, né in cosa consiste un aborto né sugli effetti collaterali psichici che pure si verificano in modo significativo secondo i
dati scientifici. Molte donne hanno riscontrato che non hanno ricevuto un consenso informato e sono rimaste devastate dall’inganno dell’omicidio del proprio figlio arrivando a riportare quella che è stata definita dai manuali diagnostici: “sindrome post-aborto” con possibili risvolti anche molto gravi. Altre pentite della scelta rendono la loro testimonianza sui canali social e sostengono le donne incoraggiandole a partorire.

E se il consenso, per essere valido, deve essere compiutamente informato, laddove alla donna non siano state fornite tutte le informazioni prescritte dalla legge, comprese quelle di cui alla L. 194/78, il suo consenso all’intervento non può considerarsi validamente espresso.

L’aborto, avverrebbe dunque, in violazione dell’art. 1, L. 219/2017, che recita: «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge».

Ma v’è di più: ricordiamo che l’art. 593 ter del Codice penale punisce ancora l’interruzione di gravidanza non consensuale: «Chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno.» (fattispecie introdotta D. Lgs. 01/03/2018, n. 21, in vigore dal 06/04/2018)

Poiché lo strumento tramite il quale si attua l’inganno può esser sia una menzogna, sia il mero silenzio, quando in capo all’ingannatore sussista un obbligo di informazione, l’omissione di informazione nei confronti della donna che si appresti ad abortire comporta che il consenso sia da considerarsi come «non prestato».

L. 219/2017, Art. 1 comma 6 sul Consenso informato recita: «Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.»
La richiesta di abortire presentata dalla donna come esclusivo esercizio di un diritto, priva del requisito del «serio pericolo per la sua salute fisica o psichica» è contraria alla legge 194/78 e non dovrebbe essere accolta.

Il medico al quale sia richiesto il trattamento sanitario abortivo, che sia conscio di ciò, deve rifiutare di eseguirlo.

***

Le obiezioni degli abortisti sono facilmente confutabili, in quanto connotate da “ignoranza prescientifica” ovvero da teorie nate e ferme ai primi anni settanta e antecedentemente agli anni sessanta quando si è svolto il dibattito; esse sono del tutto note e non si ritiene di riportarle tutte in questa sede.

Soltanto una di quelle considerazioni parrebbe ancora pertinente: i minori nati e abbandonati e le loro condizioni. Certamente, occorre intraprendere misure adeguate, appropriate e trasparenti di sostegno all’infanzia abbandonata.

Ma gli aborti non sono una soluzione consona e propria di uno stato civile e di diritto; eliminare i soggetti deboli non è la soluzione dei loro problemi.

Ci viene insegnato che la legge deve perseguire il migliore interesse del minore, come sancito dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ratificata dall’Italia.
La Convenzione prevede che “al minore deve essere assicurata adeguata protezione prima e dopo la nascita”.

E’ ormai ictu oculi evidente scientificamente che la L.194 non abbia più alcun valido fondamento giuridico.
A ben vedere non vi è più neppure un motivo altamente politico e sociale, per mantenere tale legge, considerando il grave calo demografico italiano.

La stessa prassi quotidiana, che vede utilizzato l’aborto come metodo contraccettivo, contro gli stessi principi in essa legge vanamente enunciati, dimostra il fallimento di tale assetto normativo.
È una legge, priva di motivazioni costituzionalmente rilevanti ed eticamente sostenibili. Essa NON ha eliminato gli aborti clandestini, e neppure ha ricondotto a consapevolezza riproduttiva le giovani generazioni, educandole ad una più corretta gestione della fertilità.

Ad oggi pare evidente che l’alternativa agli aborti clandestini debba essere sempre più il parto in anonimato negli ospedali, con facilitazione delle pratiche adottive per le famiglie che lo richiedono.
Si ritiene che si possa dare alla donna la scelta di non lasciare i propri dati, ovvero lasciarli presso un ente pubblico (es. casa comunale) per il caso in cui il figlio, una volta maggiorenne, desiderasse ritrovare le proprie origini.

Purtroppo la possibilità del parto in anonimato, già previste dalla legge non è abbastanza pubblicizzata, e non è conosciuta nè individuata come fonte di progresso.
Inoltre che l’aborto tuteli la salute delle donne non risponde ad alcuna verità scientifica, ma semplicemente ideologica.
Al riguardo, diverse serie ricerche scientifiche sostengono che il parto tuteli molto di più le donne rispetto all’aborto, che quasi sempre lascia strascichi e traumi psicologici irreversibili.

Perchè l’Aborto, On.le Ministro, a ben considerare, rappresenta sempre una dolorosa sconfitta irreversibile per la Donna e per la Società tutta.

La ringraziamo per l’attenzione e le inviamo i nostri migliori auguri di buon lavoro. Con deferenza

Avv. Fabio Massimo Aureli
Avv. Giovanna Balestrino
Avv. Monica Boccardi
Dott.ssa utroque iure Viviana Cabbua, dottoranda
Prof. Antonio Corsi, dottore utroque iure
Avv. Giulio La Barbiera
Avv. Virginia Lalli, PhD tutela dei diritti umani
Avv. Nicoletta Lalli
Avv. Antonio Montano Avv. Maristella Paiar Avv. Laura Semprini Bisleri
Avv. Daniela Salvadore
Avv. Laura Toracca

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