Quando il potere corre il rischio di diventare “brutale”

Quando il potere corre il rischio di diventare “brutale”

VI SONO SINTOMI PREOCCUPANTI DI UNA PERICOLOSA DERIVA SCIENTISTA INTRISA DI INTOLLERANZA CHE NON PUÒ TROVARE SOSTEGNO ALCUNO NEI CARATTERI DELLO STATO COSTITUZIONALE DI DIRITTO

Di Autori Vari*

Il successo della pacifica manifestazione tenutasi a Conegliano (Provincia di Treviso) domenica 16 aprile 2021 contro la gestione dell’emergenza sanitaria, le polemiche che ne sono scaturite soprattutto nei confronti del dott. Riccardo Sumzski, le minacce di denunce (per quali reati?), l’annunzio di divieti di svolgere analoghi incontri in altre città della Regione del Veneto (l’obbligo di preavviso di cui all’art. 17, comma 3, Cost. per le riunioni in luogo pubblico, specificato dall’art. 18 del Tulps, non rappresenta né una condizione di esistenza, né di legittimità della riunione), il clima di tensione che ne é seguito, le prime notifiche delle sanzioni amministrative ex art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 (convertito, con modificazioni, nella legge ordinaria dello Stato n. 35/2020) quando per alcuni partecipanti, quanto meno per i relatori, la contestazione poteva essere immediata ai sensi dell’art. 14 della legge formale n. 689/1981 e successive modificazioni, ci portano ad esprimere, sempre nel pieno rispetto delle istituzioni che si trovano a svolgere compiti non semplici in questa fase delicata del nostro Paese, alcuni rilievi critici. In primo luogo, va con forza respinta ogni etichetta di negazionismo.

Si tratta di un termine vago, generico, che può includere sia chi neghi il virus, sia chi sostenga che non è pericoloso, sia chi affermi che sono inutili alcune delle misure indicate per contenerne la diffusione (ad esempio il confinamento o l’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree). Categorie, queste, troppo diverse tra loro, non tutte esenti da critica, cosicché accomunarle sotto l’espressione di cui sopra è solo fonte di confusione e incomprensione.

Si aggiunga a questo il fatto che il termine de quo, nato e solitamente adoperato per indicare il revisionismo storico riguardo lo sterminio nazista degli ebrei, è per questo motivo pesantemente gravato da un giudizio di valore senza appello che rende accidentato ogni confronto dialogico argomentato, paradigma ineludibile di una matura democrazia pluralista la quale, in realtà, sta rivelando i suoi limiti di sistema meramente “procedurale” secondo il noto insegnamento habermasiano.

In secondo luogo, davanti ad un incremento esponenziale del debito pubblico rispetto al PIL, a 945 mila posti di lavoro perduti rispetto ad un anno fa (dati Istat di aprile 2021), al pericolo di un drammatico aumento della disoccupazione una volta cessato il blocco di licenziamenti, ai ristori rivelatisi, nella maggior parte dei casi, “partite di giro”, all’adozione di misure di contenimento tardive rispetto alla deliberazione del Consiglio dei Ministri inerente allo stato di emergenza di rilievo nazionale (peraltro escluso, ai sensi del d.lgs. n. 1/2018, da qualunque controllo preventivo di legittimità in pieno dispregio della forma di Governo parlamentare), non aspettarsi manifestazioni spontanee di protesta dei cittadini lascia alquanto perplessi.

All’obiezione che le misure di contenimento sono in vigore e debbono essere rispettate, ci si dovrebbe chiedere se la Pubblica amministrazione abbia sempre l’obbligo di applicare le leggi anche quando queste appaiono palesemente illegittime. Il Consiglio di Stato, con sentenza 14 aprile 2015, n. 1862, ha affermato come l’Autorità amministrativa, dinanzi al principio di legalità costituzionale, non dispone di un potere di sindacato in via incidentale pena il venir meno del presidio naturale sulla competenza esclusiva della Corte costituzionale.

Tuttavia, questa impostazione (dominante) non tiene conto dell’attuale imprecisa scacchiera normativa e specialmente delle conseguenze delle responsabilità alle quali la tesi sull’applicabilità delle leggi illegittime rischia di pervenire. Com’é possibile continuare ad utilizzare decreti-leggi ad efficacia differita (da ultimo il decreto n. 52/2021 c.d. “riaperture”) quando, anche ammesso che l’urgenza risieda nel provvedere e non nel risultato (sentenza n. 62/2005 Corte cost.), essa può avvenire solo per qualche aspetto (sent. n. 16/2017 Corte cost.)? Come si può consentire che la valutazione del bilanciamento delle misure di contenimento, a seconda del colore delle Regioni, sia affidata ad atti meramenti amministrativi, quali i DPCM (l’ultimo quello 02 marzo 2021), sottratti al circuito della rappresentanza politica?

L’occasione della conversione in legge del decreto, entro il termine perentorio di 60 giorni, non può considerarsi satisfattiva poiché concerne una valutazione delle due Camere unicamente sulla disciplina astratta ed elastica delle misure di contrasto alla diffusione dell’agente virale Sars-Cov2, ma non incide sulla reale limitazione dei diritti costituzionalmente tutelati, rimanendo questa affidata ad una fonte secondaria. In terzo ed ultimo luogo, é evidente che, dietro il velo della legalità costituzionale in senso formale, sembra celarsi qualcosa d’altro.

Traspare, ad esempio, un pensiero unico nutrito di imperativi categorici che la scienza medica concorre in modo decisivo a determinare, che sono indiscutibili e intestano gravi responsabilità giuridiche a chi anche soltanto osi dubitare della loro verità scientifica. Ammesso esista una verità di questo tipo (varrebbe, forse, la pena ristudiare il principio popperiano di falsificabilità), perché medici prudenti, come il dott. Riccardo Sumzski, non possono svolgere considerazioni tecniche, maturate in ragione dell’esperienza sul campo, e debbono subire un linciaggio morale e mediatico solo perché hanno optato per certe cure o hanno espresso riserve sull’efficienza della campagna vaccinale con lo spauracchio di misure sanzionatorie gravi, quali la sospensione o addirittura la radiazione da parte dei rispettivi Ordini professionali, finendo per impedire al professionista l’esercizio della propria attività lavorativa fonte di guadagno per sé e la sua famiglia (articolo 36 Costituzione)?

Eppure la pedissequa applicazione di protocolli standard non solo non esime da colpa medica, quando l’esercente la professione sanitaria si sia reso responsabile di una condotta negligente e/o imprudente (ordinanza Corte di Cassazione n. 295 del 2013), ma lo stesso Consiglio di Stato (III sezione), con l’ordinanza n. 2221/201, pur avendo riformato la pronuncia cautelare del T.A.R. per il Lazio n. 01412/2021, accogliendo il ricorso dell’AIFA e del Ministero della Salute con relativo ritorno alla vigile “attesa e al paracetamolo”, non ha precluso al medico di agire in scienza e coscienza ed utilizzare la terapia ritenuta più opportuna.

Vi sono sintomi preoccupanti di una pericolosa deriva scientista intrisa di intolleranza che non può trovare sostegno alcuno nei caratteri dello Stato costituzionale di diritto il quale, mai come ora, dimostra la fondatezza della tesi del grande costituzionalista tedesco, Böckenförde, secondo cui il Rechtsstaat vive di presupposti che non é in grado di assicurare. C’é da chiedersi, dunque, davanti ad un linguaggio sempre più “proprietario” delle libertà costituzionali (libertà da e libertà di), se la Costituzione riesca davvero a costituire quella limitazione del potere secondo la teoria del costituzionalismo moderno oppure se questo abbia palesato in modo evidente le sue intrinseche contraddizioni.

Emergenza, stato di eccezione etc…sono sempre più utilizzati come strumenti per eludere non solo la forza normativa del Testo fondamentale in nome della prevalenza del potere fine a se stesso, ma anche per affermare un regime di non libertà e relegare questa a spazi interstiziali. Il fallimento del diritto positivo é conclamato. Resta, allora, aperta la angosciosa domanda: a che punto é la notte della ragione?

 

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Prof. Avv. Augusto Sinagra
(Università “La Sapienza” di Roma. Avvocato del Foro di Roma)

Prof. Daniele Trabucco
(Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/
Centro Studi Superiore INDEF. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico)

Avv. Chiara Frare
(Avvocato del Foro di Venezia)

Cav. Dott. Matteo Pio Impagnatiello
(Componente del Comitato scientifico di Unidolomiti)

Avv. Katia Ceccaccio
(Avvocato del Foro di Terni)

Prof. Francesco Dematté
(filosofo e già dirigente scolastico)

prof. Carlo Vivaldi Forti
(Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/Centro Studi Superiore INDEF)

 

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