“Omotransfobia”: dietro un Ddl la morale imposta
LA LEGGE CONTRO LA C.D. OMOSTRANSFOBIA SI OPPONE AL SEMPLICE RISPETTO DEL PRINCIPIO DI REALTÀ E, SE PER UN VERSO NON TUTELA NESSUNA PERSONA, PIÙ DI QUANTO GIÀ NON LO SIA IN VIRTÙ DELLA NORMATIVA VIGENTE, PER ALTRO VERSO IMPORREBBE, SE MALAUGURATAMENTE APPROVATA DA ENTRAMBI I RAMI DEL PARLAMENTO, MEDIANTE LEGGE DELLO STATO OBBLIGATORIA PER TUTTI, UN’AUTENTICA DERIVA ETICA, CULTURALE ED EDUCATIVA, DI SEGNO OPPOSTO AL “COMUNE SENTIRE” DELLA COLLETTIVITÀ
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Di Giorgio Spallone*
Parliamo, anzi, leggiamo il DDL Zan.
Mai come in questo caso, la lettura vale più di ogni commento, a dimostrazione del grossolano divario fra il nominalismo strumentalmente divulgato dai mass media del mainstream e la realtà che anche il non addetto ai lavori può immediatamente cogliere.
E non mi riferisco agli articoli del disegno di legge di natura squisitamente repressiva e sanzionatoria, che pur porterebbero con ragionevole certezza ad applicazioni aberranti in termini di compressione della libertà di pensiero ed opinione, già peraltro, qui, normata nella previsione dell’art. 7 di “pubblico indottrinamento scolastico” delle giovani generazioni.
Detto, infatti, che ogni atteggiamento violento e discriminatorio nei confronti della persona, trova già nel nostro ordinamento penale ampia ed efficace tutela e contrasto, mi propongo in queste righe di evidenziare come, dietro la foglia di fico della legge ordinaria, si celi il tentativo di imposizione della norma morale ed etica.
In termini volutamente generici, la legge ha lo scopo di disciplinare il comportamento dei cittadini, regolando una determinata attività o indicando la condotta da adottare.
La norma morale non è imposta da un’autorità riconosciuta bensì dal “comune sentire”.
Sulla scorta di queste premesse va, ora, letto l’art. 1 del DDL, rubricato “Definizioni”, che dell’intero testo costituisce la parte principale:
«Art. 1. (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge:
a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
d) per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione».
Queste definizioni – al netto della genericità il cui apice è raggiunto dal neonato concetto di “aspettative sociali connesse al sesso” – hanno come scopo, tutt’altro che malcelato, l’abbattimento della concezione di persona umana posta a fondamento del diritto naturale, del diritto positivo del nostro Paese, a partire dalla Carta costituzionale ma, prima ancora, insito nella coscienza del Popolo italiano.
Ed è qui e ora che ognuno, scevro da interessi di parte, ma ricorrendo solo alla propria coscienza personale (o “foro interno” se si preferisce), deve chiedersi se il “comune sentire” degli italiani possa riconoscersi nelle precedenti definizioni di cui all’art. 1 che incidono, quasi come con un bisturi, il “midollo” della natura umana.
Dalla risposta negativa a questa domanda, dettata dal semplice rispetto del principio di realtà, discende la portata devastante di questa disciplina che mentre, per un verso non tutela nessuna persona, più di quanto già non lo sia in virtù della normativa vigente, per altro verso imporrebbe, mediante legge dello Stato obbligatoria per tutti (ovvero cogente erga omnes), un’autentica deriva etica, culturale e educativa, di segno opposto al “comune sentire” della collettività.
Di questa deriva tanto è certo il pericolo per l’esercizio della libertà di espressione e educativa, quanto, allo stato, imprevedibili, per ampiezza ed incidenza, sono le conseguenze in sede applicativa.
A chi vorrà, poi, obiettare l’esistenza nel DDL della c.d. “norma salva idee” (art. 4) e dell’obbligo di rispetto del Piano dell’Offerta Formativa-POF (art. 7), volentieri risponderò in un prossimo articolo su inFormazione Cattolica.
* Avvocato in Bologna