Ad oggi il vaccino non è obbligatorio. E le Regioni non potranno mai renderlo tale!
VACCINO ANTI COVID-19 E RISERVA DI LEGGE
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Di Matteo Pio Impagnatiello* e Daniele Trabucco**
Il Governo della Repubblica, guidato dal prof. Mario Draghi e sostenuto da un’ampia maggioranza parlamentare (pende sempre la legge costituzionale n. 1/2020 sulla riduzione del numero dei deputati e senatori), é intenzionato a proseguire nella campagna vaccinale.
Sul piano meramente tecnico riteniamo sia opportuno precisare che:
a) ad oggi non esiste alcuna legge che stabilisca l’obbligatorietà dell’inoculazione del vaccino;
b) l’eventuale previsione, che rientra nella discrezionalità del legislatore (sent. n. 370/1990 Corte cost. c, sent. n. 258/1994 Corte cost., sent. n. 118/1996 Corte cost., sent. n. 5/2018 Corte cost.), concerne unicamente la competenza legislativa statale con esclusione di qualunque intervento da parte delle Regioni;
c) con la sentenza n. 258/1994 il giudice costituzionale, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità sulla legge ordinaria dello Stato 27 maggio 1991, n. 165 inerente all’obbligo del vaccino contro l’epatite B, ha ammonito il legislatore affinché “siano individuati e siano prescritti in termini normativi, specifici e puntuali, ma sempre entro limiti di compatibilità con le sottolineate esigenze di generalizzata vaccinazione, gli accertamenti preventivi idonei a prevedere ed a prevenire i possibili rischi di complicanze”. Cosa mai avvenuta neppure con la legge n. 119/2017 (c.d. Lorenzin);
d) nonostante una parte della dottrina (Sorrentino) sia del parere che il richiamo alla legge impositiva di un trattamento sanitario obbligatorio, di cui all’art. 32, comma 2, della Costituzione vigente, non escluda il ricorso alla decretazione legislativa d’urgenza (lo lascia intendere anche la sentenza n. 5/2018 della Corte costituzionale), tale opinione non può assolutamente ritenersi condivisibile.
Non é possibile, infatti, sostenere che la riserva di legge sia soddisfatta da un provvedimento provvisorio avente forza di legge ex art. 77, comma 2, del Testo fondamentale, in quanto i trattamenti sanitari (salvo i meri accertamenti effettuati in modo non invasivo) hanno ordinariamente effetti irreversibili e ciò comporta che, anche in caso di mancata conversione di un decreto-legge volto ad introdurne l’obbligatorietà, gli effetti sul destinatario dello stesso non sarebbero in alcun modo reversibili.
*Unidolomiti
**Costituzionalista