Eutanasia. La sentenza di Massa su Cappato? Un film già visto…

Eutanasia. La sentenza di Massa su Cappato? Un film già visto…

Lunedì il tribunale di Massa ha emesso la sentenza tanto attesa relativa all’esponente radicale Marco Cappato e all’attivista pro-eutanasia Mina Welby, imputati nel processo per il “suicidio assistito” di Davide Trentini, cittadino massese affetto da sclerosi multipla che, tre anni fa, chiese e ottenne l’aiuto per suicidarsi proprio ai due imputati. La notizia è stata riportata e commentata in questi giorni dai vari media con toni di esultanza per la vittoria nella battaglia per i “diritti civili”.

Ebbene sì, la Corte d’Assise ha deciso per l’assoluzione dall’accusa di aiuto al suicidio in quanto «il fatto non sussiste».

Ciò che questa sentenza segna è davvero un passo decisivo, in quanto Davide Trentini (colui che si è tolto la vita), non dipendeva da macchinari che lo tenevano vivo. Era affetto da una gravissima patologia di sclerosi multipla che, chiaramente degenerando, gli causava grosse sofferenze.

Ma cosa comporta questa sentenza? 

Il problema vero è che per il futuro ognuno potrà decidere, in piena libertà e coscientemente (in teoria…), di poter porre fine alle proprie sofferenze. Ma chi deciderà se le sofferenze saranno insormontabili, fisiche, psichiche o economiche? Sarà più semplice indicare una “via d’uscita” anziché cercare di curare la malattia.

La stessa problematica si era presentata con la regolamentazione dell’aborto e nel 1978 con la legge 194 si è risolto il tutto con l’articolo 4, che prevede i casi in cui si può valutare la c.d. interruzione volontaria di gravidanza (Ivg): «Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia». Tutto chiaro vero? 

Il prossimo passo per la legge sul fine vita potrebbe essere la redazione di un articolo sulla falsa riga di quello appena citato, che potrebbe affermare: «Per l’esecuzione della procedura eutanasica volontaria, una persona che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della sua esistenza possa comportare un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui versa il soggetto, o a previsioni di stati degenerativi, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo […], della legge […], o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia».

Schiacciando l’acceleratore si fa presto ad arrivare ad una legge.

Quanto influirà inoltre la propaganda che promuoverà l’eutanasia come un “diritto civile acquisito”?

Pur restando la nostra comprensione e solidarietà a tutte le persone sofferenti alle quali vanno anche dedicate preghiere, ci rendiamo conto che, senza avvalorare la “solita visione complottista”, siamo di fronte ad un film già visto? Dopo Massa, nuovamente, il bene diventa male, e il male diventa bene. Ricordiamoci, però, che i tribunali della terra, sia pure legittimi, non stanno facendo in questo casi i conti con il giusto Giudice.

 

Gian Piero Bonfanti

 

 

Subscribe
Notificami
0 Commenti
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments